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Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia:
Commissioni e Dipartimenti
INDICE
- SCOPO
- CAMPO DI APPLICAZIONE
- RIFERIMENTI
- RESPONSABILITA'
- MODALITA' ESECUTIVE
- Premesse
- Modalità operative delle Commissioni e dei Dipartimenti
- ARCHIVIAZIONE
- APPROVAZIONE
1. SCOPO
La Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
si propone di fornire il miglior servizio possibile a tutti gli ingegneri
siciliani mettendo in opera tutte quelle attività che possono costituire
supporto alla loro professione.
A questo scopo vengono formate delle Commissioni e dei Dipartimenti
che costituiscono organi consultivi e propositivi e come tali operano
in sintonia con il Consiglio della Consulta e con l’Esecutivo della
stessa.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le Commissioni ed i Dipartimenti operano nei campi
loro indicati dal Consiglio della Consulta svolgendo i seguenti principali compiti:
a) forniscono consulenza al Consiglio;
b) affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche di competenza;
c) svolgono operazioni preparatorie alla attività del Consiglio;
d) collaborano per l'organizzazione di incontri culturali, riunioni,
convegni, corsi di approfondimento.
3. RIFERIMENTI
- Normative nazionali sugli Ordini degli Ingegneri - L.24/6/23 n.1395;
RD 23/10/25 m.2537
- Testi: Giancarlo Modonesi, "La professione di ingegnere", Ed.
CLUEB - Bologna
4. RESPONSABILITA'
COMPITI DEL CONSIGLIO DELLA CONSULTA
E' compito del Consiglio della Consulta stabilire l'oggetto delle singole
Commissioni e dei Dipartimenti in relazione alle esigenze manifestate
dai singoli Ordini aderenti, appurare le disponibilità alla
partecipazione mediante la nomina di norma di due componenti per commissione,
che possono al massimo diventare tre, ed uno per i Dipartimenti, indicati
dagli Ordini aderenti e designare il Coordinatore a cui affidare il compito
di guidare ogni singola Commissione o Dipartimento.
Sarà poi cura dello stesso Consiglio fornire alle Commissioni ed ai
Dipartimenti tutto il sostegno e le risorse possibili, sulla base delle
politiche e delle disponibilità di gestione dallo stesso Consiglio stabilite,
per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
E' compito del Consiglio della Consulta approvare i programmi predisposti
dalle singole Commissioni e dai Dipartimenti e mettere in atto le condizioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
E' compito del Consiglio della Consulta approvare i documenti predisposti
dalle Commissioni e dai Dipartimenti prima della loro definitiva emissione.
COMPITI DEL COORDINATORE
Il Coordinatore ha il compito di costituire collegamento stabile ed efficiente
tra la Commissione o il Dipartimento ed il Consiglio della Consulta ed il suo
Esecutivo; allo stesso spetta indicare gli indirizzi a carattere generale
del Consiglio sulla base dei quali organizzare le attività e far si che siano
assicurati il buon comportamento, la produttività ed il corretto funzionamento
della Commissione e del Dipartimento.
Il Coordinatore propone al Consiglio tutte le iniziative approvate dalla
Commissione o dal Dipartimento.
Il Coordinatore, su richiesta della Commissione o del Dipartimento, invita
eventualmente a singole riunioni esperti, anche estranei alla Commissione
o al Dipartimento, che su specifici argomenti possano fornire pareri ed
informazioni; in caso si debba prevedere un compenso per la partecipazione
di detti esperti esterni, l'opportunità e l'entità di tale compenso devono
essere approvate preventivamente dal Consiglio o dall’Esecutivo dello stesso.
Il Coordinatore informa il Consiglio sulla attività della Commissione o del
Dipartimento con una breve relazione, a cadenza almeno semestrale, dalla quale
risulti fra l'altro:
- il numero delle riunioni della Commissione o del Dipartimento durante il semestre precedente;
- lo stato di attuazione del programma svolto;
- i programmi da portare a compimento con eventuali proposte ed iniziative;
- l'elenco dei partecipanti alle riunioni della Commissione o del Dipartimento;
- altre eventuali esigenze ed osservazioni relative al funzionamento della Commissione
o dal Dipartimento.
E' compito del Coordinatore controllare i documenti predisposti dalle Commissioni e
dai Dipartimenti, prima della loro presentazione al Consiglio della Consulta per
l'approvazione.
5. MODALITA' ESECUTIVE
5.1. Premesse
Le Commissioni ed i Dipartimenti vengono
istituite dal Consiglio ed hanno durata naturale pari a quella del
Consiglio stesso; decadono quando, a Consiglio rinnovato, lo stesso
provvede alle nuove nomine.
In ogni momento il Consiglio può deliberarne la decadenza (di una o
di tutte le Commissioni e Dipartimenti) a suo insindacabile giudizio.
All'interno delle Commissioni o dei Dipartimenti possono essere costituiti
gruppi di lavoro per affrontare specifiche problematiche.
5.2. Modalità operative delle Commissioni e dei Dipartimenti
Le Commissioni sono composte di norma da 18 elementi,
due per ogni Ordine aderente alla Consulta, oltre il Coordinatore;
è facoltà dei singoli Ordini nominare anche tre componenti per ogni commissione.
Le Commissioni si riuniscono, con il principio della rotazione, presso
le sedi di tutti gli Ordini aderenti alla Consulta e presenti in seno alla
stessa Commissione. Le riunioni devono avvenire almeno con cadenza trimestrale.
E’ possibile una cadenza di riunioni più vicina nel tempo.
Qualora una Commissione o un Dipartimento non si riunisca con la cadenza trimestrale
è facoltà del Consiglio e dell’Esecutivo chiederne le motivazioni. Qualora queste
ultime non fossero sufficientemente supportate, è facoltà del Consiglio indicare
nuovi componenti in sostituzione di quelli in carica, o sospendere l’attività
delle stesse. Delle riunioni deve essere dato avviso scritto ai componenti
attraverso apposite note della Segreteria della Consulta sottoscritte dal
Coordinatore e dal Presidente della Consulta o, in sua vece, da un componente
dell’Esecutivo. Tale nota dovrà essere inviata via fax o e-mail, sia al
componente che all’Ordine di appartenenza.
Le Commissioni ed il Dipartimenti si avvalgono di norma, per lo svolgimento
delle riunioni, della logistica dell'Ordine in cui avviene la stessa.
Di ogni riunione viene redatto breve verbale che indichi succintamente il
lavoro svolto con l’indicazione dei presenti.
I verbali vengono redatti e numerati di seguito su libro dei verbali di
ciascuna Commissione e Dipartimento e sottoscritti dal Coordinatore.
I verbali saranno a disposizione del Consiglio della Consulta attraverso
il trasferimento, via fax o e-mail, presso la sede della stessa nel
termine massimo dei 10 giorni successivi allo svolgimento della riunione.
Le prestazioni in seno alle Commissioni ed ai Dipartimenti, sia del
Coordinatore che di tutti i componenti, rimarranno a carico dell’Ordine di appartenenza.
Le Commissioni ed i Dipartimenti devono prioritariamente stendere un loro
programma comprendente anche la previsione dei gruppi di lavoro che si
intendono costituire e le finalità degli stessi.
Sia all'interno delle Commissioni e dei Dipartimenti, che dei gruppi di lavoro
eventualmente costituiti, le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice
dei presenti, con la possibilità per ogni Ordine di esprimere al massimo due voti
anche se rappresentato, in seno alla commissione, da tre componenti.
La procedura di emissione dei documenti da parte delle singole Commissioni e
dei Dipartimenti devono prevedere che la fase di redazione da parte di un gruppo
di lavoro o della Commissione o del Dipartimento nel suo insieme
sia attestata dal Segretario, dal Coordinatore ed approvati successivamente
dal Consiglio della Consulta.
A differenza delle Commissioni i Dipartimenti sono costituiti, per la loro
specifica peculiarità, da un solo componente per Ordine, oltre il Coordinatore.
Per il resto come specificato in precedenza per essi valgono le stesse
considerazioni sviluppate per le Commissioni.
6. ARCHIVIAZIONE
Tutta la documentazione connessa con le attività delle
Commissioni e dei Dipartimenti va custodita dal Coordinatore, in originale
e rimane a disposizione di tutti i componenti della Commissione o del Dipartimento.
Tutti gli iscritti, o i componenti le Commissioni ed i Dipartimenti, possono
fare copie della documentazione disponibile.
7. APPROVAZIONE
Il presente regolamento, nella sua prima versione, è stato
approvato dal Consiglio della Consulta nel corso della seduta tenutasi a Messina
il 20/04/2002; successivamente è stato modificato ed approvato nel corso della
seduta del Consiglio della Consulta tenutasi a Palermo il 18/12/2009.
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